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IL POPULISMO NELLA LEGGE PENALE: IL CASO DELL’OMICIDIO STRADALE

da Nov 12, 2021articoli

La politica criminale italiana, negli ultimi decenni, è attraversata da una forte tendenza populista. A questo proposito, si è parlato di Populismo Penale in riferimento all’uso demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso  elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità  quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali [1]. La definizione in questione pare completa ed esaustiva e permette di apprezzare tutti gli aspetti del  fenomeno. In particolare, la caratteristica saliente della norma criminale “populista” sembra essere  la sua “inefficacia” rispetto alle finalità generalpreventive del diritto penale. La legge viene così  ridotta a mero mezzo di gestione e costruzione del consenso elettorale.  

In altri scritti si è proposto di distinguere tra una componente simbolica e una componente  strumentale della norma. Infatti, è del tutto naturale che la legge abbia anche la funzione di riflettere  e veicolare valori e principi ritenuti di particolare importanza in un determinato contesto storico e  sociale (è questo sembra essere ancora più vero nell’ambito del diritto penale). Tuttavia, è invece  “patologico” che la componente simbolica della norma prevarichi quella strumentale [2]. 

In particolare, l’emanazione di leggi penali inutili (ossia inefficaci rispetto all’obiettivo di prevenire, contenere e superare il fenomeno criminale) comporta, per sé solo, la lesione delle libertà  fondamentali della persona, dal momento che ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è  tirannica [3]. 

Di più, quantomeno nel contesto italiano, il populismo penale ha comportato una perversione del  dibattito pubblico, sempre più impoverito nelle forme e nei contenuti, nel quale slogan, immagini e  simboli prevalgono sull’analisi concreta delle misure. In proposito, è stato brillantemente osservato  come ciò avvenga in un’epoca che dice di essersi lasciata alle spalle le ideologie, in cui quindi ci si  aspetterebbe anche dalla politica criminale un’adesione incondizionata alla filosofia del problem solving. Invece, il legislatore italiano pare tutt’altro che pragmatico e in una paradossale inversione  di ruoli, tocca semmai all’opposizione politica assumere un registro pragmatico ed impegnarsi in  valutazioni critiche riguardanti l’adeguatezza e la congruità delle scelte punitive [4]. 

Tutti questi elementi (e tanti altri) dovrebbero richiamare l’attenzione del giurista sulla  problematica in esame e la stessa opinione pubblica, adeguatamente formata sui principi basilari  del diritto, dovrebbe esigere una legge penale improntata a una teoria dello scopo e al rispetto del  principio di ultima ratio. Infatti, solo la pena necessaria è giusta. La pena è per noi un mezzo per  raggiungere uno scopo. L’idea dello scopo postula però l’adattamento del mezzo al fine e la massima  parsimonia nella sua applicazione. Questa esigenza ha particolare valore per quanto concerne la  pena, essendo essa infatti un’arma a doppio taglio: tutela dei beni giuridici attuata attraverso la  lesione degli stessi [5]. 

Attraverso questo scritto, si intende mettere in evidenza come il “nuovo” delitto di omicidio stradale  sia un esempio di populismo penale e, quindi, di cattivo uso della legge penale. I tratti populisti della misura si possono vedere molto facilmente: nonostante esistessero già delle  fattispecie incriminanti per chi commetteva un omicidio o cagionava lesioni per colpa, si è scelto di  introdurre una norma ad hoc con delle pene molto più severe (che possono arrivare anche fino ai  dodici anni di reclusione). A quale esigenza risponde una condanna simile?  La funzione deterrente era sicuramente esercitata già dalla condanna per omicidio colposo (oltre  che dalla “condanna sociale” verso la guida pericolosa).  

Sembra, piuttosto, che si sia voluto mandare un messaggio securitario e simbolico all’opinione  pubblica, senza curarsi delle conseguenze concrete che la minaccia di una pena simile può causare.

Paradossalmente, la norma potrebbe infatti rivelarsi controproducente: una sanzione così elevata  sembra quasi motivare il conducente che causa un incidente a fuggire invece che a prestare il  proprio soccorso. A questo proposito, così si esprimeva l’Unione delle Camere Penali Italiane: non  avere previsto adeguata attenuante ad effetto speciale (suggerita dalla UCPI) per chi presta  soccorso, è un vero e proprio incentivo alla fuga. Chi provoca un incidente, se ha il minimo dubbio  che il mezzo bicchiere bevuto possa avergli alterato il tasso alcoolemico (e certo non può sapere di  quanto!) nella maggioranza dei casi fuggirà. Con quali possibili conseguenze per le vittime è facile  immaginare [6].  

In questa caratteristica della norma si vede chiaramente quanto detto in precedenza: la politica  criminale populista non solo tende a punire “eccessivamente”, ma spesso incentiva, anche non  volendolo, condotte criminali.  

Peraltro, la norma è stata “narrata” come necessaria per gestire un’emergenza che in realtà non  esiste: come faceva notare il senatore Luigi Manconi, che definiva la legge in esame “un pessimo  esempio di populismo penale”, i morti per incidente stradale, sono passati, nell’ultimo quarto di  secolo, dai 6.621 dell’anno 1990 ai 3.385 del 2013 [7].  

Gli aspetti criticabili di questa norma non finiscono qui, infatti la già citata Unione delle Camere  Penali Italiane, definendo la legge in questione una norma manifesto, criticava il fatto che questa  sembrasse porre una colpa in re ipsa: la nuova norma così come presentata sembra istituire una  sorta di presunzione di colpa e di causalità fra lo stato di ebbrezza e l’evento lesivo […] Sotto questo  profilo è poi stupefacente la previsione di una aggravante per la guida senza patente e, soprattutto,  senza che il proprio mezzo abbia copertura assicurativa. Circostanze, forse non sempre la prima, ma  certamente sempre la seconda, che non hanno nulla a che spartire con la violazione di regole  cautelari che costituiscono per così dire il nucleo fondamentale del delitto colposo [6].  

In Senato, nel corso della discussione finale sul provvedimento, le opposizioni spesso hanno  lamentato l’uso dello strumento della questione di fiducia. Addirittura, il senatore Maurizio  Buccarella parlava di fine della Repubblica parlamentare per via dell’eccessiva compressione delle  prerogative del parlamento.  

Di interesse anche l’intervento di Jonny Crosio, che biasimava l’uso della fiducia in quanto  banalizzava largamente la discussione su quella che doveva essere la mission del provvedimento:  Ricordo a tutta l’Assemblea che nel nostro Paese se un’auto gira con le gomme lisce il proprietario si  becca solo 84 euro di multa. Le statistiche, però, dicono che la maggior parte dei morti dovuti a  determinate dinamiche di incidente sono provocati da gomme lisce. […] La risposta della politica a  questo problema qual è? Un voto di fiducia su un disegno di legge che tra l’altro – mi permetta di  dirlo – politicamente è stato trattato da persone a mio giudizio in buona parte incompetenti – tecnicamente incompetenti – e da persone che su tale questione fanno speculazione politica, da  sinistra a destra, perché non hanno altri argomenti, perché non conoscono la materia e perché non  studiano neanche [8]. 

Nell’esempio delle gomme lisce si vede come una buona politica criminale avrebbe dovuto prima di  tutto cercare strumenti extrapenali per ridurre al più possibile i morti e i feriti sulla strada, in  ottemperanza del principio di ultima ratio. Soprattutto, però, sembra di rileggere le parole della  Corte costituzionale sulla legge Fini-Giovanardi: l’uso della mozione di fiducia non solo svilisce il  dibattito parlamentare, ma mortifica una discussione che avrebbe dovuto essere molto più tecnica 

[9]. Anche la discussione finale alla Camera dei deputati ha visto interventi, come quello di Daniele  Farina, che criticavano la legge in questione per la sua scarsa qualità scientifica e per essere inidonea  rispetto agli scopi prefissi.  

Di interesse, poi, la posizione espressa di Vittorio Ferraresi, che sosteneva che questa norma era doppiamente discriminante. Da un lato, egli riteneva scorretto che una violazione del codice della  strada punisca l’omicidio con una pena e un’altra violazione del codice della strada punisca l’omicidio con un’altra pena. Dall’altro, vedeva un ulteriore discriminazione tra le vittime di omicidio  colposo in generale: non va dimenticato che in questo Paese sono anche migliaia le vittime che  muoiono nei cantieri a causa di una omessa azione o previsione che impedisca la morte sul luogo di  lavoro [10].  

Su questa linea, il Movimento 5 Stelle (di cui Ferraresi era portavoce nella discussione) proponeva  di innalzare la pena del reato di omicidio colposo piuttosto che creare la nuova fattispecie di  omicidio stradale. Nello stesso senso anche il lavoro di Alessandro Roiati, che vede nel reato in  questione un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di un diritto penale differenziato e propone  di immaginare un esempio: un medico nel corso di una giornata particolarmente sfortunata cagiona  la morte di un paziente e poi, rientrando a casa, commette un omicidio stradale. Nonostante il bene  leso dalle due condotte del medico sia lo stesso (la vita umana), avremmo due condanne molto  diverse. La conclusione di Roiati è che si tratta di vistose incongruenze sistematiche che traggono  origine dalla necessità di restituire una tutela adeguata e proporzionata a taluni specifici settori ma  che, non intervenendo sulle cause che generano l’ineffettività complessiva del sistema, finiscono per  ovviare a singoli effetti distorsivi mediante il ricorso ad estemporanei eccessi sanzionatori. Di qui il  profilarsi di un circolo vizioso su cui si innestano inaccettabili disparità di trattamento e consistenti  profili di incostituzionalità che, ancora una volta, porteranno la Corte costituzionale ad un vaglio di  ragionevolezza di non agevole soluzione.  

In generale, il lavoro coglie diversi aspetti populisti della norma in questione, a partire dal suo  derivare da istanze diffuse di tutela, sapientemente veicolate dai media e prontamente recepite da  una classe politica alla costante ricerca del consenso [11].  

In effetti, un dato rilevante sembra essere che in sede di discussione alla Camera dei deputati il  provvedimento aveva riscosso un largo successo: lo avevano votato il Partito Democratico, Forza  Italia, la Lega e il Movimento 5 Stelle si era astenuto. A votare contro erano stati solo i deputati di  Sinistra Ecologia e Libertà e singoli parlamentari di altri gruppi. Segno che è difficile smarcarsi dalla  logica del populismo penale: dire di no significa perdere consensi facili.  

A questo proposito, si può vedere come sul portale del Movimento 5 Stelle, questi abbiano  argomentato la propria astensione insistendo anche sul fatto che ancora una volta il reo la farà  franca (in riferimento al fatto che la disposizione in esame prevede una riduzione della  responsabilità nel caso in cui la vittima abbia concorso all’evento con il proprio comportamento  colposo) [12]. Quasi a voler dire al proprio elettorato che il provvedimento non era abbastanza  populista. Prima di proseguire oltre, è opportuno notare che prima dell’istituzione del reato in  questione, la fattispecie concreta veniva punita in certi casi a titolo di omicidio colposo (in  particolare dalla giurisprudenza di merito) e in altri a titolo di omicidio doloso (specie dalla  giurisprudenza di legittimità), facendo riferimento alla categoria del dolo eventuale. A questo  proposito, Carlo Federico Grosso riteneva che l’introduzione di una fattispecie ad hoc che punisse  l’omicidio stradale fosse senz’altro opportuna per svincolare definitivamente il delitto di omicidio  commesso da chi guida (consapevolmente) in stato di ebbrezza o sotto l’azione di sostanze  stupefacenti o psicotrope dallo schema dell’omicidio colposo [13]. Sono osservazioni che valgono a  sottolineare come vi fossero anche “buone ragioni” a sostegno della riforma. Tuttavia, il  provvedimento è stato impostato in maniera tale da far prevalere nettamente la componente  simbolica della norma su quella strumentale.  

Altra cosa sarebbe stata, ad esempio, una riforma del reato di omicidio colposo o, quanto meno,  avere avuto il buon senso di introdurre una circostanza attenuante per chi si ferma a prestare  soccorso.

Note: 

[1] Ferrajoli, L. “Il populismo penale nell’età dei populismi politici.” Questione giustizia 1 (2019), in  https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-populismo-penale-nell-eta-dei-populismi-politici_627.php 

[2] Bonini S., La funzione simbolica del diritto penale, Napoli, editoriale scientifica, 2018, p. 242. 

[3] Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Capitolo II in  https://it.wikisource.org/wiki/Dei_delitti_e_delle_pene/Capitolo_II 

[4] Dani M., Libertà personale e incriminazione penale: studio sulla portata garantista dei diritti  fondamentali in https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Marco_Dani_- _Liberta_personale_e_incriminazione_penale_studio_sulla_portata_garantista_dei_diritti_fonda mentali.pdf 

[5] Von Liszt F., La teoria dello scopo nel diritto penale, Milano, 1962, pag. 46 [6] A proposito di omicidio stradale, 2016, in http://www.camerepenali.it 

[7] Manconi L., il reato di omicidio stradale è un pessimo esempio di populismo penale, 2015, in  www.ilfoglio.it 

[8] Resoconto stenografico della seduta n. 584 del 02/03/2016, in http://www.senato.it 

[9] Cfr. Sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che evidenzia anche come una tale  penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica,  avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie  procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost

[10] Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 510 di lunedì 26 ottobre 2015 in  www.camera.it 

[11] Roiati A., L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della  differenziazione, in www.penalecontempoarneo.it 

[12] M5S Camera News, Omicidio Stradale, ecco perché il M5S si è astenuto, in www.movimento5stelle.it 

[13] Donati G., Omicidio stradale (l. 23 marzo 2016, n. 41), in vigore dal 25 marzo 2016 : i nuovi  articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p.: le diverse fattispecie incriminatrici, la fuga del conducente quale  circostanza aggravante ad effetto speciale (artt. 589-ter e 590-ter c.p.), il computo delle circostanze  eterogenee (art. 590 -quater c.p.), i nuovi termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale, gli  accertamenti coattivi nell’immediatezza del fatto e l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza  di reato, le novità apportate al codice della strada in tema di sanzioni amministrative accessorie,  Milano, Giuffrè, 2016, p. 31.