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Le novità in tema di annullamento con rinvio della sentenza penale ai soli effetti civili. (Cassazione Penale Sezione IV – 12174/2020)

da Mag 13, 2020pillole di diritto

Come sappiamo la legge consente alla parte civile il potere di impugnare per i soli interessi civili (art. 576 Cpp), senza sospensione degli effetti penali della sentenza (573 c.2 Cpp), con conseguente irrevocabilità dei capi penali della sentenza non impugnati dal pubblico ministero (648 comma 1 Cpp).

Il giudice dell’impugnazione in questo caso ha una cognizione limitata agli aspetti civilistici e cioè al risarcimento del danno, ma la decisione deve avvenire con le forme ordinarie del processo penale (573 c.1 Cpp).

Le caratteristiche l’impugnazione per i soli interessi civili sono quindi le seguenti: 1) proposizione, trattazione e decisione con le forme del processo penale, anche se diretta contro i capi della sentenza che riguardano le restituzioni e il risarcimento del danno ; 2) non sospensione dell’esecuzione dei capi penali della sentenza, che pertanto passano in giudicato se non impugnati dal pubblico ministero.       

 A sua volta il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro la condanna dello stesso alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Anche in questo caso si tratta di un’impugnazione di tipo penalistico proposta con lo stesso mezzo attribuito all’imputato (575 c.1 Cpp).

La Corte di Cassazione sull’argomento, afferma/ribadisce più volte, che è necessario nel giudizio di impugnazione un accertamento del fatto-reato generatore del danno rispettoso dei canoni del giudizio penalistico e questo sia per quanto riguarda la verifica probatoria del nesso causale e conseguente applicazione in sentenza dell’onere di motivazione rafforzata da parte del giudice (Sez. Unite 14426/2019 e 33748/2005 Mannino), sia riguardo al rispetto dei canoni relativi all’utilizzabilità e utilizzabilità della prova, con i precisi obblighi di rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive dal giudice di primo grado ex art. 603 c. 3 bis (Sez. Unite 27620/2016 e 18620/2017).     

Solo a seguito di un procedimento rispettoso dei principi predetti il giudice di legittimità potrà emettere la decisione prevista dall’art. 622 annullando la sentenza ai soli effetti civili, con rinvio, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile (578).

Con devoluzione al giudice civile di una decisione strettamente civilistica, nella quale non residuino ulteriori spazi per l’accertamento penale, da intendersi già accertati definitivamente a seguito del giudizio di legittimità.

La devoluzione al giudice civile deve quindi avvenire solo nel caso in cui l’accertamento del fatto di reato sia effettivamente concluso, sopravvivendo, in caso contrario, l’interesse primario penalistico alla definizione della vicenda e il conseguente obbligo di rinvio al giudice penale. 

La Cassazione Penale, con la sentenza della Sez. IV del 26.02.2020 depositata il 15.04.2020 n. 12174, affronta proprio il problema del primato della giurisdizione penale. 

Stabilendo il principio che, qualora l’accertamento penale non possa ritenersi effettivamente concluso (per il mancato rispetto dei già citati canoni penalistici), nel contesto del giusto processo, la vicenda debba essere devoluta al giudice penale, anziché a quello civile, per la sua definitiva risoluzione.

Solo allora e in quel caso sarà possibile la c.d. dissoluzione dell’aspetto relativo alla pretesa risarcitoria del danneggiato e quindi la devoluzione al giudice civile dei residui aspetti civilistici.   

 La problematica così descritta trae origine da una serie di sentenze della III Sezione della Cassazione Civile iniziate nel 2017 (n. 9358 e 21593) e poi confermate in altre numerose pronunce degli anni 2018/2019,  in aperto e deliberato contrasto con quanto previsto dal pacifico orientamento fino ad allora seguito dalla giurisdizione di legittimità.

Con tali pronunce la Cassazione Civile (Sezione Terza) ha affermato infatti un nuovo principio che prevede l’ applicazione, nel giudizio di rinvio ex art. 622 Cpp, delle regole sostanziali, processuali e probatorie proprie del giudizio civile e non di quello penale.

Di fatto sancendo lo svolgimento un nuovo giudizio (civile) e non la prosecuzione del procedimento azionato dal giudice di legittimità penale, ormai definito agli effetti penali in forza di una decisione irrevocabile di proscioglimento dell’imputato.

 Con conseguente applicazione dei canoni civilistici quali: il maggiore raggio di valutazione della responsabilità; la struttura atipica dell’illecito ex art. 2043 CC; la libera valutazione delle prove acquisite nel processo penale; il recupero delle c.d. prove atipiche in evidente violazione dei divieti di inutilizzabilità probatoria sanciti nel processo penale; l’impossibilità, sancita dall’art. 246 Cpc, di fondare la ricostruzione del fatto sulla testimonianza della parte civile; l’impraticabilità, in sede di rinvio, della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell’art. 603 c. 3 bis Cpp;  la valorizzazione delle prove secondo il principio del “più ragionevole che non” anziché quello penalistico dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Una fase totalmente nuova dunque, rispetto a quella penalistica, regolata dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile risarcitorio. 

Tutto ciò, secondo gli autori della nuova sentenza 12174/2020 Sez. IV in palese violazione di quanto stabilito dall’art. 622 Cpp. che prevede invece, l’obbligo del giudice del rinvio di valutare la responsabilità civile dell’imputato secondo i canoni e i parametri del giudizio penale e non facendo applicazione delle regole proprie del diritto civile.

Questo perché l’azione civile è stata esercitata nel processo penale e, pertanto, presuppone l’accertamento ormai definitivo della sussistenza del reato.

Concetto più volte ribadito dalla stessa Sezione IV Penale (fra le altre con le sentenze: 45786/2016; 5898/2019; 5901/2019).     

Tale contrasto ha comportato di fatto un ridimensionamento delle ipotesi di rinvio ex art. 622 Cpp al giudice civile e, di converso, l’ampliamento dei casi di annullamento senza rinvio (Sez. IV 3191/2019) o di rinvio al giudice penale, sia pure ai soli effetti civili  (come anche stabilito nelle sentenze della stessa Sez. IV n. 11958/2020 e della Sez. III n. 1/2020).

Tutto ciò con il chiaro fine di rispettare l’accertamento del fatto-reato nel rispetto delle garanzie dell’imputato regolate dal giusto processo penale, oltre che per scongiurare il rischio di dispersione del compendio probatorio già acquisito nel giudizio penale.

Bisogna peraltro considerare che, purtroppo, data l’assenza di un organo di ultima istanza diretto a regolare/dirimere i contrasti tra le sezioni civili e penali, esiste in concreto il pericolo che venga di fatto disapplicata la regola del rinvio del processo al giudice civile disposta dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 622 Cpp.

Con inevitabili ripercussioni sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie in una materia così complessa e delicata come quella dell’azione civile nel processo penale.